È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.
Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o obbligato in solido può (alternativamente):
- presentare ricorso indirizzato al prefetto competente per il territorio presso l'ufficio o il comando accertatore della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1)
- presentare opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale, come regolato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7.
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Approfondimenti
È possibile presentare ricorso direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione, tuttavia resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente.
Il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento di un contributo unificato e una marca da bollo.
Per ulteriori informazioni, consulta le faq pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.
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L'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) competente per il territorio è il giudice di pace di Lodi.